Ordinanza n. 989 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 989

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

prof. Giovanni CONSO, Presidente

prof. Ettore GALLO

dott. Aldo CORASANITI

prof. Giuseppe BORZELLINO

dott. Francesco GRECO

prof. Renato DELL'ANDRO

prof. Gabriele PESCATORE

avv. Ugo SPAGNOLI

prof. Francesco Paolo CASAVOLA

prof. Antonio BALDASSARRE

prof. Vincenzo CAIANIELLO

avv. Mauro FERRI

prof. Luigi MENGONI

prof. Enzo CHELI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1987 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra FARAON Luciana ed altri e FRASSINELLI Paolo ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 42/1988 emessa il 10 settembre 1987 dal Pretore di Venezia, in un procedimento civile vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, "nella parte in cui non prevede per il libero professionista una riduzione dell'aliquota contributiva pari a quella (1,35%) prevista per il lavoratore dipendente ovvero, in alternativa, non prevede per i liberi professionisti la facoltà di porre a carico dei loro clienti la quota eccedente quella stabilita a diretto carico dei lavoratori dipendenti (1,35%)", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Considerato che la sollevata questione di legittimità costituzionale s'incentra su una norma che questa Corte, con la sentenza n. 431 del 1987, pur dando atto delle rilevate caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara e puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri", ha già avuto modo di dichiarare non in contrasto con gli invocati precetti;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. n. 41 del 1986, in quanto sollevata nella presente sede con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e comunque non tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

 

Giovanni CONSO -  Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.